1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;
b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.